Sez. 3, Sentenza n. 2316 del 09/08/1973 (Rv. 365628 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - DOMANDA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI UN CONDEBITORE SOLIDALE ED AZIONE DI REGRESSO DI COSTUI NEI CONFRONTI DEL COOBBLIGATO -PRONUNCIA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO SUBORDINATA ALL'ESECUZIONE DELLA SEPARATA PRONUNCIA DI CONDANNA EMESSA NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE VERSO IL CREDITORE PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - DOMANDA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI UN CONDEBITORE SOLIDALE ED AZIONE DI REGRESSO DI COSTUI NEI CONFRONTI DEL COOBBLIGATO -PRONUNCIA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO SUBORDINATA ALL'ESECUZIONE DELLA SEPARATA PRONUNCIA DI CONDANNA EMESSA NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE VERSO IL CREDITORE PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*
Nulla vieta che il giudice, investito di una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato, possa emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia contro il condebitore solidale, chiamato in causa con l'Azione di regresso, debba essere posta in esecuzione soltanto quando si sara dimostrato di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento a favore del creditore principale. Il nostro ordinamento ammette infatti, la sentenza condizionale quando l'evento futuro e incerto, cui viene subordinata l'efficacia della condanna costituisce elemento accidentale della decisione cosi formulata per economia di giudizio e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti maggiori spese per le parti in causa. (V 434/72, mass n 356356).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)