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Sez. 1, Sentenza n. 260 del 01/02/1974 (Rv. 367890 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - VALORE - TITOLO ESECUTIVO - REITERABILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367890-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - VALORE - TITOLO ESECUTIVO - REITERABILITA.*

L'ingiunzione fiscale costituisce una manifestazione tipica del potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione e, quale atto amministrativo, cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e non puo mai acquistare efficacia di giudicato. Per tale sua qualita di atto complesso dichiarativo del diritto di credito della finanza avente contenuto di titolo esecutivo di natura amministrativa e di precetto, puo essere reiterata dalla pubblica amministrazione. (Conf 1526'72, mass n 358217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 476, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)