diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4213 del 13/11/1976 (Rv. 382889 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - VALORE - TITOLO ESECUTIVO - REITERABILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382889-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - VALORE - TITOLO ESECUTIVO - REITERABILITA.*

L'ingiunzione fiscale costituisce una manifestazione tipica del potere di accertamento della pubblica amministrazione e, quale atto amministrativo, cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e non puo mai acquistare efficacia di giudicato. Per tale sua qualita di atto complesso dichiarativo del diritto di credito della finanza avente contenuto di titolo esecutivo di natura amministrativa e di precetto, puo essere reiterata dalla pubblica amministrazione. (Conf 260/74, mass n 367890; (Conf 1526/72, mass n 358217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 476, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)