Sez. 3, Sentenza n. 22669 del 02/12/2004 (Rv. 578316 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE | Diritti ed obbligazioni derivanti dalla locazione - Subingresso dell'acquirente - Momento dell'acquisto del bene locato - Rilevanza - Conseguenze in ordine all'azione di rilascio - Fattispecie.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
Il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 cod. civ., che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio, ex art. 1599 cod. civ. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la legittimazione attiva del locatore, che aveva alienato l'immobile, ad agire per il rilascio in relazione alla scadenza verificatasi anteriormente, essendo il rapporto, al momento del trasferimento del bene, già cessato "de jure").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)