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Sez. 5, Sentenza n. 1557 del 24/01/2007 (Rv. 595296 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 38 della l. n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Mancata notificazione del provvedimento di diniego - Conseguenze - Decadenza dell'Amministrazione - Esclusione - Violazione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595296-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dall'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, senza che la predetta omissione si traduca in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dall'art. 19, comma terzo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)