Sez. 5, Sentenza n. 16100 del 22/07/2011 (Rv. 618778 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione di dichiarazione integrativa ex art. 49 legge n. 413 del 1991 - Emissione di cartella di pagamento - Valore - Rigetto implicito dell'ammissione al condono - Conseguenze - Onere del contribuente di impugnazione della cartella - Omissione - Definitività della pretesa tributaria - Richiesta successiva di sgravio - Rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa, ex art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a seguito di avvisi di rettifica della dichiarazione IVA divenuti definitivi per mancata impugnazione, e l'Ufficio abbia emesso cartella di pagamento, deve ritenersi con quest'ultimo atto implicitamente negata dall'Amministrazione l'ammissione al condono, con la conseguenza che il contribuente ha l'onere di impugnare tali atti esecutivi, se intende contestare il diniego medesimo. Qualora non abbia assolto al predetto onere, non può rimettere in discussione la pretesa tributaria oggetto della procedura di riscossione, ormai divenuta intangibile, impugnando il rigetto dello sgravio delle corrispondenti somme iscritte a ruolo, essendo tale ultimo provvedimento meramente confermativo e riproduttivo della volontà, già implicitamente espressa dall'Amministrazione, di non voler accedere alla richiesta di condono.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)