Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 21/02/2008 (Rv. 602042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Rigetto dell'istanza - Mancata notificazione - Emissione di cartella esattoriale - Impugnazione - Ammissibilità - Sopravvenuta definitività dell'accertamento - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Qualora il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, proponga istanza di condono (nella specie, ex art. 52, comma 3, legge 413 del 1991), in esito alla quale l'ufficio emetta la cartella esattoriale, quest'ultima costituisce un sostanziale rigetto dell'istanza di condono, e come tale è impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a nulla rilevando che il precedente avviso di accertamento sia divenuto definitivo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)