Sez. 5, Sentenza n. 7454 del 14/05/2003 (Rv. 563059 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | IVA - Dichiarazione integrativa ex art. 49, comma quinto, della legge n. 413 del 1991 - Invalidità o presentazione oltre il termine - Amministrazione finanziaria - Reiezione o dichiarazione di invalidità - Provvedimento esplicito - Necessità - Esclusione - Potere impositivo - Sussistenza - Atto di accertamento - Notificazione - Legittimità - Invalidità o rigetto della dichiarazione integrativa - Presupposto implicito.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale in materia di IVA, qualora una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 49, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia invalida o venga presentata oltre i termini prescritti, il potere impositivo dell'amministrazione finanziaria, già condizionato, risorge pienamente senza che essa sia tenuta, in ordine alla detta dichiarazione, ad adottare alcun previo esplicito provvedimento di reiezione o di declaratoria di invalidità, che, peraltro, costituiscono il necessario presupposto dell'atto di accertamento notificato.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)