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Sez. 1, Sentenza n. 13761 del 12/06/2007 (Rv. 600711 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Giudizio di appello - Mancata audizione dell'opponente - Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge - Omessa indicazione delle utilità discendenti dall'audizione personale - Interesse ad agire - Difetto - Conseguente inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600711-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, nel quale la mancata audizione in appello del ricorrente (nella specie sorella del minore) non è espressamente sanzionata dall'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 con la nullità del procedimento e della sentenza, è inammissibile, per carenza di concreto interesse a denunciare la pretesa nullità processuale, il motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente, che sia già stato ascoltato in primo grado, si dolga della propria mancata audizione in appello, allorché - non indicandosi le ragioni difensive personali di carattere decisivo che quel giudice non abbia potuto ascoltare - non si precisi in concreto quale utilità l'opponente avrebbe conseguito con detto adempimento e come la omessa audizione personale abbia inciso sugli atti successivi del procedimento e in particolare sulla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)