Sez. L, Sentenza n. 1445 del 06/03/1982 (Rv. 419276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO NEL CASO DI SPECIFICHE INADEMPIENZE INTEGRANTI LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO PREVISTE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO NEL CASO DI SPECIFICHE INADEMPIENZE INTEGRANTI LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO PREVISTE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI.*
Il giudizio circa la gravità di inadempienze o comportamenti illeciti posti in essere da un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato esclusivamente al giudice del merito, il quale, però, deve darne adeguata motivazione. Il relativo Obbligo, in ipotesi di previsione in Sede di contrattazione collettiva di specifiche inadempienze integranti la giusta causa di licenziamento, non può dirsi adempiuto qualora il giudice del merito, nella valutazione in concreto dei comportamenti addebitati al lavoratore, ometta di tener conto, del tutto o anche solo in parte, delle previsioni ed esemplificazioni della contrattazione collettiva, sia pure al fine di negare la gravità e la proporzionalità rispetto ad essi della misura inflitta dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. (V 1833/81, mass n 412525; (V 1413/81, mass n 412052; (V 340/81, mass n 410797).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)