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Sez. L, Sentenza n. 340 del 15/01/1981 (Rv. 410797 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVITA DI INADEMPIENZE O COMPORTAMENTI ILLECITI DEL LAVORATORE - GIUDIZIO RELATIVO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410797-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVITA DI INADEMPIENZE O COMPORTAMENTI ILLECITI DEL LAVORATORE - GIUDIZIO RELATIVO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il giudizio circa la gravita di inadempienze o comportamenti illeciti posti in essere da un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato esclusivamente al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato, specie in relazione alla portata oggettiva e soggettiva delle mancanze addebitate, alle circostanze e condizioni nelle quali queste sono state commesse nonche ai motivi ed all'intensita dell'elemento intenzionale o colposo. (V 3712/79, mass n 400136; (V 4649/78, mass n 394318; (V 4351/76, mass n 383055; (V 3102/73, mass n 366871; (Conf 4530/77, mass n 388132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)