Sez. L, Sentenza n. 2585 del 12/03/1987 (Rv. 451717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI TERZI DURANTE LO STATO DI MALATTIA - INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI TERZI DURANTE LO STATO DI MALATTIA - INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La prestazione, da parte del dipendente, di attività lavorativa in favore di terzi durante lo stato di malattia non costituisce, in assoluto, inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore, e, in particolare, di quello di fedeltà, salvo che l'attività stessa valga ad evidenziare la simulazione dell'infermità o importi la violazione del divieto di concorrenza o, ancora, compromettendo la guarigione, implichi l'inosservanza del dovere di non trascurare le cautele necessarie ad un rapido recupero delle energie psicofisiche. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito, al fine di stabilire la sussistenza o meno di un'inadempienza idonea a legittimare il licenziamento, si risolve in un giudizio di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (V 4866/85, mass n 442261; (V 3142/83, mass n 428049; (V 2244/76, mass n 381046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)