Sez. L, Sentenza n. 3142 del 07/05/1983 (Rv. 428049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO INTIMATO A LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA E SVOLGENTE NEL CONTEMPO PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FAVORE DI TERZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO INTIMATO A LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA E SVOLGENTE NEL CONTEMPO PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FAVORE DI TERZI.*
L'accertamento delle inadempienze del lavoratore e la valutazione delle stesse al fine di stabilire se per la loro gravità costituiscano o meno giusta causa di licenziamento, si risolvono in un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (nella specie, sancendo tale principio, il S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato al lavoratore il quale durante l'assenza per malattia aveva svolto prestazioni di lavoro in favore di terzi). (Conf 5368/81, mass n 416086; (Conf 3835/81, mass n 414473; (Conf 2266/81, mass n 413003).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)