Sez. L, Sentenza n. 4866 del 08/10/1985 (Rv. 442261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA PER MALATTIA - DIVIETO DI PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI TERZI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA PER MALATTIA - DIVIETO DI PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI TERZI - LIMITI.*
Non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare - durante tale assenza - attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero importi violazione al divieto di concorrenza, ovvero ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d'opera. Pertanto non si configura giusta causa di licenziamento ove non sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso o lavorando durante l'assenza con altre imprese concorrenti (con quella cui è contrattualmente legato) oppure - anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa, - abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trarne un reddito dal lavoro diverso in costanza di malattia ed in danno del proprio datore di lavoro. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento in un'ipotesi in cui il lavoratore il quale aveva subito un infortunio sul lavoro, come certificato dai sanitari dell'Inail, aveva effettuato una prestazione lavorativa presso terzi che, a giudizio del C.T.U., non aveva aggravato le sue condizioni di salute). (Conf 3155/85, mass n 440848; (Conf 1361/81, mass n 411985; (Conf 2244/76, mass n 381046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)