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Sez. 1, Sentenza n. 29653 del 17/06/2003 Cc. (dep. 16/07/2003) Rv. 226138 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Ricavabilità dal riferimento alla richiesta del pubblico ministero o dal contesto della motivazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226138-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma primo, lett. b), cod. pen., secondo cui tra i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare dev'esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima, sempre che, in detta seconda ipotesi, la loro indicazione risulti funzionale all'adozione della misura cautelare e non trattisi, invece, di affermazioni discorsive o di "obiter dicta".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)