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Sez. 1, Sentenza n. 5485 del 16/12/1977 (Rv. 389135 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ERRONEA AL PM PRESSO IL GIUDICE AD QUEM ANZICHE PRESSO IL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE O NECESSITA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1977-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389135-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ERRONEA AL PM PRESSO IL GIUDICE AD QUEM ANZICHE PRESSO IL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE O NECESSITA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Nei procedimenti nei quali il pubblico ministero assume la veste di parte necessaria, l'erronea notificazione dell'impugnazione al pubblico ministero presso il giudice ad quem, anziche a quello presso il giudice a quo, comporta l'inammissibilita della impugnazione stessa, ovvero la necessita di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio legittimato, a secondo che il pubblico ministero medesimo abbia la veste di unico contraddittore, ovvero di contraddittore in via concorrente con altri soggetti (nella specie, vertendosi in tema di Azione popolare per la declaratoria di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale). (V 2970/67, mass n 330659).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)