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Sez. 3, Sentenza n. 15134 del 24/11/2017 Cc. (dep. 05/04/2018) Rv. 272691 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Ordine di demolizione dell'opera abusiva - Termine per adempiere - Fissazione di un termine diverso da quello previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 - Legittimità.
Stato
decisa il 2017-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272691-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il giudice che ordini la demolizione del manufatto abusivo può fissare un termine per adempiere al relativo obbligo in misura diversa, sia inferiore sia superiore, rispetto a quello di novanta giorni richiamato dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, invece, opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha osservato che l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede uno specifico termine per la demolizione ordinata dal giudice penale, esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)