Sez. 3, Sentenza n. 22258 del 28/04/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 267358 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione alla demolizione delle opere edilizie abusive - Fissazione di un termine diverso da quello previsto dall'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 - Impossibilità di applicare il termine di legge.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui é subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che invece opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)