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Sez. 3, Sentenza n. 10581 del 06/02/2013 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 254757 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione alla demolizione delle opere edilizie abusive - Mancata apposizione di un termine - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2013-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254757-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)