Sez. 3, Sentenza n. 7046 del 04/12/2014 Cc. (dep. 18/02/2015) Rv. 262419 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione alla demolizione delle opere edilizie abusive - Mancata apposizione di un termine - Individuazione - Criteri.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di reati edilizi, il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione, la Corte ha specificato che la condizione apposta al beneficio mira alla rapida eliminazione della situazione antigiuridica, di modo che non è accettabile che possa essere adempiuta fino alla scadenza del diverso termine normativo stabilito ai fini dell'estinzione del reato).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)