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Sez. L, Sentenza n. 18418 del 02/12/2003 (Rv. 568615 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Insussistenza - Contratto collettivo - Clausola prevedente diverso trattamento fra lavoratori svolgenti identiche mansioni - Possibilità per il giudice di estendere ai lavoratori sfavoriti il miglior trattamento attraverso un intervento manipolativo - Esclusione - Fondamento - Disapplicazione della clausola per contrasto con norme imperative - Conseguenze - Applicazione ai lavoratori sfavoriti del miglior trattamento - Esclusione - Annullamento della clausola nei confronti dei lavoratori favoriti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568615-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Premesso che non esiste nell'ordinamento un generale principio di parità di trattamento, il giudice di merito, quando debba fare applicazione di una disposizione di contratto collettivo la cui interpretazione non sia contestata tra le parti, non può sindacare la clausola stessa, operando su di essa un intervento di tipo "manipolativo", ed estendere le previsioni in essa contenute ad altri lavoratori in forza del principio di parità di trattamento, giacché ciò significherebbe abilitare il giudice a sostituirsi alle parti sociali e consentirgli, sulla base di personali valutazioni, di rompere l'equilibrio che dette parti hanno raggiunto con le scelte compiute. Ove poi la clausola in questione dovesse essere disapplicata, perché ritenuta contrastante con norme imperative di legge, la conseguenza non potrebbe essere quella della estensione del trattamento più vantaggioso ai lavoratori meno favoriti, ma l'annullamento della norma nei confronti dei destinatari della stessa e cioè di quelli discriminati "in bonam partem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)