Sez. L, Sentenza n. 2437 del 07/09/1974 (Rv. 370837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO EX ART 3 DELLA LEGGE N 860 DEL 1950 - LIMITI - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO EX ART 3 DELLA LEGGE N 860 DEL 1950 - LIMITI - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
In relazione alla ratio che giustificava l'eccezione al divieto sancito dall'art 3 della legge 26 agosto 1950, n 860 (ora abrogata e sostituita dalla legge 30 dicembre 1971, n 1204) - secondo il quale le lavoratrici gestanti e puerpere, prestanti la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura, nonche, in taluni casi, alle dipendenze di pubblici uffici, non potevano essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine di interdizione dal lavoro previsto dal successivo art 5, nonche fino al compimento di un anno di eta del bambino - era necessario che, in punto di fatto, risultasse accertato: a) che vi fosse stata l'integrale cessazione dell'attivita di un autonomo reparto dell'azienda cui la lavoratrice era addetta; b) che, in dipendenza di tale cessazione fosse rimasta esclusa ogni ulteriore utilizzazione della lavoratrice nell'ambito dell'azienda.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)