Sez. L, Sentenza n. 446 del 22/01/1982 (Rv. 418146 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - SOTTOPOSIZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALL'ESAME DELLO STESSO GIUDICE TENUTO A PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - SOTTOPOSIZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALL'ESAME DELLO STESSO GIUDICE TENUTO A PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per farsi luogo alla sospensione necessaria del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia sottoposta allo stesso o ad altro giudice, la questione pregiudiziale non deve essere stata sottoposta anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poiché in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di deciderla, a meno che non ricorra un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza di cause. (Conf 3087/73, mass n 366838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)