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Sez. 3, Sentenza n. 50005 del 01/07/2014 Cc. (dep. 01/12/2014) Rv. 261394 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento formalmente irrevocabile - Effetto preclusivo - Sussistenza - Limiti - "Elementi nuovi" - Nozione - Significato sostanzialistico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261394-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. (Fattispecie di inammissibilità di nuova istanza di sospensione di ordine di demolizione, presentata da soggetti diversi dal destinatario della precedente decisione di rigetto e sulla base di elementi già esaminati dal primo giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)