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Sez. 1, Sentenza n. 25345 del 19/03/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 262135 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate - Necessità che queste ultime abbiano acquisito carattere di definitività - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262135-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poichè la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)