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Sez. 1, Sentenza n. 12955 del 12/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 267287 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione - Rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena - Riproposizione della richiesta sulla base di successivo mutamento giurisprudenziale conseguente a pronuncia delle sezioni unite - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267287-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento di diritto idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di rideterminazione della pena basata sui medesimi presupposti di fatto, in precedenza rigettata. (Fattispecie relativa alla richiesta di rimodulazione della pena inflitta per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riguardante droghe leggere, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)