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Sez. 3, Sentenza n. 3895 del 23/02/1998 Ud. (dep. 27/03/1998) Rv. 210332 - 01

ACQUE | Contravvenzione al divieto di lavori lungo alvei e sponde - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210332-01

ACQUE

La violazione del divieto assoluto di eseguire opere e lavori sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese posto dall'art. 96 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori o comunque degli atti vietati posti in essere, ed i cui ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'obbligatorio intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione dell'art. 378 l. 20 marzo 1865 n, 2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)