Sez. 3, Sentenza n. 27713 del 16/12/2005 (Rv. 587381 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Obbligazione derivante da atto illecito - Fatto costituente reato solo per uno dei coobbligati - Termine di prescrizione ex art. 2947, ult. comma, cod. civ. - Possibilità di usufruirne soltanto per il coobbligato penalmente responsabile.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
In tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 cod. civ., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)