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Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 01/10/1975 (Rv. 377193 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIBILITA DELLE RATE SCADUTE E NON PAGATE O PAGATE SUCCESSIVAMENTE - IRRIPETIBILITA DELLE RATE ANTERIORMENTE PAGATE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO - ESTREMI - VERSAMENTO PER AUTOLIQUIDAZIONE - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - PENDENZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377193-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIBILITA DELLE RATE SCADUTE E NON PAGATE O PAGATE SUCCESSIVAMENTE - IRRIPETIBILITA DELLE RATE ANTERIORMENTE PAGATE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO - ESTREMI - VERSAMENTO PER AUTOLIQUIDAZIONE - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - PENDENZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*

La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge), esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritte a ruolo, non sono piu dovute le rate d'imposta non ancora scadute e comunque, non soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione d'indebito, soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta in conformita di accertamento divenuto definitivo, a seguito di concordato tributario o altrimenti, alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro lo accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art 285, primo e terzo comma, tu del 1931 sulla finanza locale). E da considerare compiuto in base ad accertamento definitivo il versamento effettuato per autoliquidazione, non avendo il contribuente contestato la debenza dell'imposta ed essendosi, con tale versamento, definitivamente estinta l'obbligazione tributaria, sicche sulla definitivita di tale Estinzione non incide la circostanza che il comune abbia proceduto ad accertamento di maggior valore, contestato dal contribuente, e che il procedimento contenzioso sia pendente alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. (V 3383/73, mass n 367322; 3015/73, mass n 366712; (V 762/73, mass n 363010; 3225/72, mass n 361028).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)