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Sez. 3, Sentenza n. 1971 del 10/03/1990 (Rv. 465827 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN QUELLO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE - DURATA DEL RAPPORTO - CESSAZIONE ALLA DATA DI SCADENZA CONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465827-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN QUELLO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE - DURATA DEL RAPPORTO - CESSAZIONE ALLA DATA DI SCADENZA CONVENZIONALE.*

Poiché il contratto di affitto a coltivatore diretto è fattispecie negoziale del tutto diversa da quella di affitto a conduttore non coltivatore diretto, non è ipotizzabile la conversione del primo negozio nel secondo in dipendenza del venir meno, in capo al conduttore, della qualità di coltivatore diretto - a seguito di accertamento del giudice di merito incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici - con la conseguenza che nella situazione considerata deve essere negata l'applicabilità delle norme in tema di affitto a conduttore non coltivatore diretto - ed in particolare di quelle concernenti la durata minima ai sensi dell'art. 22 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - e quindi deve ritenersi il rapporto non più soggetto al regime di proroga legale bensì alla data di scadenza convenzionale. (V 920/83, mass n 425681).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)