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Sez. L, Sentenza n. 134 del 09/01/2003 (Rv. 559524 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata senza specificare se a nome degli eredi e senza fornire indicazioni sulle generalità di questi - Decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione - Esclusione - Appello proposto contro la parte deceduta - Nullità - Sanatoria per effetto della costituzione degli eredi, prima della scadenza del termine annuale per l'impugnazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559524-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quest'ultima deve proporsi nei confronti dei soggetti che siano parti sostanziali interessate alla controversia e al processo; qualora nella notificazione della sentenza non si specifichi se tale attività viene svolta a vantaggio degli eredi, e non si forniscano gli elementi per proporre appello contro di essi, l'impugnazione proposta contro la parte defunta è nulla, ma la nullità è sanabile e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della sua prima notificazione (ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., terzo comma) per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale per proporre impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)