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Sez. 5, Sentenza n. 18755 del 30/08/2006 (Rv. 592991 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | In genere.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592991-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia e al processo; qualora ciò non avvenga in quanto il procuratore della parte deceduta abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome e a vantaggio degli eredi della predetta parte, e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla controparte di impugnare nel termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ. la sentenza contro di essi, detta notifica non è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)