diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3235 del 11/11/1971 (Rv. 354662 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL CONDOMINIO - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINIO - RAPPORTI TRA IL CONDOMINIO ED IL TERZO CREDITORE DEL CONDOMINIO - OBBLIGAZIONI PER LAVORI ALLE PARTI COMUNI - PAGAMENTO PARZIALE PER INSUFFICIENZA DEL FONDO DI CASSA - OBBLIGO DEI CONDOMINI PER IL RESIDUO DEBITO - CONDANNA OTTENUTA DAL TERZO CREDITORE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE - TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI - CONFIGURABILITA - MANCATA INDICAZIONE NELLA SENTENZA DEI SINGOLI CONDOMINI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354662-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL CONDOMINIO - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINIO - RAPPORTI TRA IL CONDOMINIO ED IL TERZO CREDITORE DEL CONDOMINIO - OBBLIGAZIONI PER LAVORI ALLE PARTI COMUNI - PAGAMENTO PARZIALE PER INSUFFICIENZA DEL FONDO DI CASSA - OBBLIGO DEI CONDOMINI PER IL RESIDUO DEBITO - CONDANNA OTTENUTA DAL TERZO CREDITORE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE - TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI - CONFIGURABILITA - MANCATA INDICAZIONE NELLA SENTENZA DEI SINGOLI CONDOMINI - IRRILEVANZA.*

Il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, che agisce di norma, nell'ambito delle cose comuni, a mezzo della persona dell'amministratore che lo rappresenta, con le attribuzioni ed i poteri di cui agli artt 1130 e 1131 cod civ. ne discende che, quando l'amministratore abbia assunto obbligazioni, in nome e per conto del condominio, nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'assemblea condominiale, tali obbligazioni sono riferibili ai condomini; e, con riferimento ad esse, la sentenza di condanna dell'amministratore e eseguibile anche contro i condomini. Pertanto, nel caso di obbligazione assunta dall'amministratore nei confronti del terzo per l'esecuzione di lavori alle parti comuni dello edificio condominiale e di pagamento solo parziale dei lavori stessi, per insufficienza del fondo di cassa a disposizione dell'amministratore, i condomini sono tenuti verso il terzo al pagamento del residuo debito; e la relativa sentenza di condanna, ottenuta dal terzo contro l'amministratore del condominio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli condomini - dal primo rappresentati - anche se nominativamente non indicati nella sentenza stessa. (V 1179'66, mass n 322361; 1139'66, mass n 322286; 1689'64; 1887'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)