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Sez. U, Sentenza n. 4669 del 18/10/1978 (Rv. 394347 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DELL'AGO ACCERTANTE L'ESISTENZA DI UN CREDITO DI LAVORO - SUCCESSIVO GIUDIZIO SULLA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA CARENZA DI GIURISDIZIONE DELL'AGO PER LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394347-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DELL'AGO ACCERTANTE L'ESISTENZA DI UN CREDITO DI LAVORO - SUCCESSIVO GIUDIZIO SULLA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA CARENZA DI GIURISDIZIONE DELL'AGO PER LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - IMPROPONIBILITA.*

La sentenza dell'AGO, che accerti l'esistenza di un credito di lavoro, non consente di chiedere il regolamento di giurisdizione, sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice ordinario per la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, nel successivo giudizio promosso per la liquidazione del credito medesimo, in quanto, integrando una pronuncia sul merito del rapporto sostanziale dedotto in causa, osta a che il regolamento possa assolvere a quella funzione preventiva che lo caratterizza e lo giustifica. (Conf 2447/77, mass n 386163; (Conf 2169/76, mass n 380968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)