Sez. 2 - , Sentenza n. 11611 del 27/01/2020 Cc. (dep. 07/04/2020) Rv. 278632 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Concessione della sospensione condizionale della pena ad imputato che ne ha già beneficiato - Omessa subordinazione all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 165, comma primo, cod. pen. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all'imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 1, Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)