Sez. 1, Sentenza n. 8953 del 02/12/1987 (Rv. 456267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - SUPERAMENTO - MODALITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - SUPERAMENTO - MODALITÀ.*
In tema d'imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo fissato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, il quale introduce una presunzione "iuris tantum" di acquisto dei beni rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, consente il superamento di tale presunzione, con l'allegazione di un rapporto non implicante trasferimento della proprietà, solo con la dimostrazione del rapporto stesso tramite le specifiche prove documentali contemplate nel secondo comma della norma medesima, in relazione al precedente art. 39. Pertanto, con riguardo alle vetture che si trovino nei locali di una società esercente compravendita di autoveicoli, la suddetta presunzione non può essere vinta tramite bolle di accompagnamento e fatture, trattandosi di documenti non inclusi fra quelli indicati.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 1, DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)