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Sez. 1, Sentenza n. 6805 del 14/12/1988 (Rv. 461056 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - SUPERAMENTO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461056-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - SUPERAMENTO - MODALITÀ.*

In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo modificato dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 29 pone una presunzione di cessione per i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, e tale presunzione, quando si intenda sostenere che gli stessi beni sono stati temporaneamente consegnati a terzi in base ad atto non traslativo della proprietà, può essere vinta solo attraverso i documenti tassativamente indicati dagli artt. 53, penult. Comma, e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali non sono comprese le bolle di consegna. (Conf 8953/87, mass n 456267).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 29/01/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)