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Sez. L, Sentenza n. 710 del 06/02/1982 (Rv. 418505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE SOCIALE MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA IVI TROVATA - PERSONA ADDETTA ALLA RICEZIONE - PRESUNZIONE - PERSONA DICHIARATASI LEGALE DEL DESTINATARIO CON FUNZIONI DI LIBERO PROFESSIONISTA SALTUARIAMENTE INCARICATO - ININFLUENZA - PROVA DELLA CONSEGNA A PERSONA MAI ADDETTA ALLA SEDE - ONERE DELLA PERSONA GIURIDICA.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418505-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE SOCIALE MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA IVI TROVATA - PERSONA ADDETTA ALLA RICEZIONE - PRESUNZIONE - PERSONA DICHIARATASI LEGALE DEL DESTINATARIO CON FUNZIONI DI LIBERO PROFESSIONISTA SALTUARIAMENTE INCARICATO - ININFLUENZA - PROVA DELLA CONSEGNA A PERSONA MAI ADDETTA ALLA SEDE - ONERE DELLA PERSONA GIURIDICA.*

Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notificazione ad una persona giuridica sia stata fatta nella Sede sociale mediante consegna dell'atto a persona che si trovava nella Sede medesima, è da presumersi che detta persona era addetta alla ricezione degli Atti diretti alla società, anche se da questa non dipendente; né rileva il fatto che tale persona, dichiaratasi legale della società destinataria della notifica, rivestisse, all'epoca di questa, la qualità di libero professionista, saltuariamente incaricato, come altri legali, di assistere la società, in quanto, ai fini del riconoscimento della qualità di "addetto alla Sede" ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., è sufficiente anche l'esistenza di un rapporto giuridico di natura non subordinata ma autonoma. Ne consegue che, nel caso suddetto, la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua Sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'Onere di provare che tale persona, oltre che non dipendente dalla società, non era addetta alla Sede di essa, per non averne mai ricevuto incarico alcuno. (V 4691/81, mass n 415413; (V 2180/81, mass n 412904; (Conf 3729/71, mass n 355524 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)