Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 25/05/1982 (Rv. 421117 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICAZIONE ALLA SEDE EFFETTIVA ANZICHÉ ALLA SEDE LEGALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICAZIONE ALLA SEDE EFFETTIVA ANZICHÉ ALLA SEDE LEGALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 cod. civ., secondo cui qualora la Sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come Sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini delle notificazioni contenute nell'art. 145 cod. proc. civ., con la conseguente validità della notificazione eseguita alla Sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla Sede legale; ma tale principio presuppone la divaricazione fra Sede effettiva e Sede legale e la sostituzione di quest'ultima, puramente formale e nominalistica, con la Sede effettiva della attività direzionale ed organizzativa e non spiega pertanto i suoi effetti nell'ipotesi in cui la Sede legale sia anche l'effettivo centro d'imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società fanno capo, non rilevando che talune attività risultino decentrate e così il luogo ove si svolgano alcune attività di questione sociale, come anche quello valorizzato come recapito per ragioni organizzative. (V 2166/80, mass n 405827; (V 4135/74, mass n 372768; (V 2585/74, mass n 371018; (V 355/70, mass n 345273; (V 3967/69, mass n 344405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)