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Sez. 1, Sentenza n. 3046 del 16/03/2000 (Rv. 534817 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Atto di compravendita di immobile non ancora iscritto in catasto - Dichiarazione dei contribuenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Dichiarazione di un valore inferiore a quello automatico determinato in base alla rendita catastale - Conguaglio dell'imposta di registro dovuto - Richiesta da parte dell'ufficio con avviso di liquidazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534817-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro e con riguardo alla compravendita di immobile all'atto del trasferimento non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, qualora i contribuenti, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, abbiano dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione di cui al quarto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e, dopo la attribuzione della rendita catastale, il valore dichiarato sia risultato inferiore all'ammontare determinato in modo automatico in base alla legge n. 154 del 1988, l'Ufficio legittimamente provvede a chiedere, con avviso di liquidazione e non con atto di accertamento, il conguaglio dell'imposta dovuta sull'atto summenzionato, atteso che, in tal caso, la tassazione avviene in base al valore dichiarato dal contribuente (quando viene attribuita all'immobile la rendita catastale, il valore determinato in base a tale rendita è valore "dichiarato" dal contribuente) e la amministrazione provvede solo a liquidare il dovuto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)