Sez. 5, Sentenza n. 7947 del 30/05/2002 (Rv. 554775 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Dichiarazione di volersi avvalere della valutazione automatica ex art. 12 D.L. n. 70 del 1988 convertito nella legge n. 154 del 1988 - Poteri dell'Ufficio - Elevazione del valore dichiarato mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notificazione dell'avviso di liquidazione - Sufficienza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988, del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 12 del D.L. n. 70, menzionato, e faccia contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale, l'Ufficio stesso deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica, anche se il valore dichiarato sia risultato inferiore all'ammontare determinato in modo automatico in base al predetto art. 12 del D.L. n. 70 del 1988. Tale liquidazione, che prescinde del tutto sia dal << valore venale del bene in comune commercio>> sia dagli altri criteri indicati negli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, avviene, infatti, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile, e l'Ufficio non ha altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)