Sez. 1, Sentenza n. 1343 del 18/02/1999 (Rv. 523312 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Atto di conferimento in società di immobile non ancora iscritto in catasto - Dichiarazione nell'atto di volersi avvalere ex art. 12 del D.L. n. 70/88 del sistema automatico di valutazione - Dichiarazione di un valore inferiore a quello determinabile con valutazione automatica - Elevazione del valore dichiarato mediante avviso di liquidazione - Illegittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, qualora il contribuente, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, abbia dichiarato nell'atto di conferimento in società di un immobile, non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione di cui al quarto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed il valore dichiarato risulti inferiore all'ammontare determinato in modo automatico, l'Ufficio non può procedere ad elevare il valore del bene conferito mediante avviso di liquidazione, ma deve procedere ad emettere avviso di accertamento di maggior valore sulla base dei criteri ordinari, stabiliti nell'art. 51 del citato d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)