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Sez. 5, Sentenza n. 14367 del 20/06/2007 (Rv. 599322 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche - Condizioni - Invio del questionario di cui all'art. 32 n. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Esclusione - Omesso esame della relativa eccezione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599322-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l'invio del questionario di cui all'art. 32 n. 4, sicchè il mancato invio del medesimo non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati alla sola carenza dei presupposti di cui all'art. 38 del d.P.R. richiamato, e dunque l'omesso esame della relativa eccezione del contribuente non costituisce punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)