Sez. 1, Sentenza n. 534 del 24/01/1996 (Rv. 495557 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Rettificazione delle dichiarazioni - Condizioni - Invio del questionario di essi all'art. 32 n. 4 d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal titolo quarto del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l'invio del questionario di cui all'art. 32, n. 4, dello stesso d.P.R. o la richiesta di documenti di cui ai precedenti numeri del medesimo articolo, sicché il mancato invio del questionario o della richiesta di documenti non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che resta subordinata alla sola carenza dei presupposti di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale rettifica, pertanto, può legittimamente essere operata, con recupero a tassazione di costi o oneri, ogni qual volta il contribuente, su cui grava l'onere della relativa documentazione, abbia omesso di provvedervi, perché, in tal caso, la insufficienza degli allegati alla dichiarazione è apprezzabile dall'Ufficio, ai sensi della disposizione da ultimo citata, senza bisogno di accertamenti ulteriori. 1
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)