Sez. 1, Sentenza n. 6701 del 16/07/1994 (Rv. 487419 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Accertamento e riscossione dell'imposta - In genere | Redditi delle società di persone - Dichiarazione - Rettifica - Invio del questionario o richiesta di documenti ex art. 32 numeri 3 e 4 del d.P.R. n. 600 - Mancanza - Procedimento di rettifica - Invalidità - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Accertamento e riscossione dell'imposta - In genere
Con riferimento ai redditi delle società in accomandita semplice (come del resto delle società in nome collettivo ed equiparate) assoggettabili all'I.L.O.R., il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti quale è disciplinato dal titolo quarto del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l'invio del questionario di cui allo art. 32 n. 4 dello stesso d.P.R. o la richiesta di documenti di cui al precedente n. 3 del medesimo articolo. Pertanto, il mancato invio del questionario o della richiesta di documenti non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che resta subordinata alla sola carenza dei presupposti di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)