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Sez. 5, Sentenza n. 6166 del 02/05/2001 (Rv. 546394 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa delle persone fisiche - Accertamento analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 - In base a dati e notizie comunque forniti dal contribuente in risposta al questionario - Legittimità - Acquisizione di documento contabile relativo all'impresa ma non annoverabile tra le scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 14 del medesimo d.P.R. - Rilevanza ai fini della legittimità dell'accertamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546394-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal titolo quarto del d.P.R. n. 600 del 1973, non prevede quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l'invio del questionario di cui all'art. 32 n. 4 o la richiesta di documenti di cui ai precedenti numeri del medesimo articolo. L'art. 39 comma primo lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica anche se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dal controllo dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32 e cioè anche nei modi di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo medesimo. Ne consegue che nelle ipotesi in cui l'ufficio abbia proceduto alla rettifica del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente sulla base di dati (nella specie, documentali)e notizie, comunque forniti dal contribuente in sede di risposta al questionario - anche ulteriori, cioè rispetto a quelli specificamente richiesti- dati e notizie così acquisiti possono essere legittimamente posti a fondamento dell'accertamento, senza che possa rilevare, in particolare, la circostanza che il documento esibito (nella specie "conto - cassa")non sia annoverabile tra le scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 14 del d.P.R. n.600 del 1973, il cui controllo con esito negativo può, peraltro, parimenti fondare un legittimo accertamento in rettifica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 all. D art. 39 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)