Sez. 1, Sentenza n. 397 del 19/01/1979 (Rv. 396500 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA - CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO ANAGRAFICO DI RESIDENZA ALTROVE DEL FAMILIARE PREDETTO - PROVA AUTOMATICA DELLA IRRITUALITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA - CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO ANAGRAFICO DI RESIDENZA ALTROVE DEL FAMILIARE PREDETTO - PROVA AUTOMATICA DELLA IRRITUALITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'espressione "persona di famiglia" che figura nell'art 139 cod proc civ non richiede necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto, allorche il familiare che si trovi nella casa del destinatario accetti l'atto senza riserve, salva restando la dimostrazione, da parte del notificando che assuma di non avere ricevuto l'atto, dell'assoluta occasionalita della presenza del familiare medesimo. Pertanto non e sufficiente a provare l'irritualita della notifica la produzione di un certificato anagrafico di residenza altrove del familiare che abbia ritirato l'atto. (V 3898/75, mass n 378154; (V 3780/74, mass nn 372285 e 372286).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)