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Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 20/11/1975 (Rv. 378154 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A 'PERSONA DI FAMIGLIÀ - NOZIONE - CONSEGNA DELL'ATTO A CONGIUNTO OCCASIONALMENTE PRESENTE IN CASA - OMESSA NOTIFICAZIONE - EQUIPARAZIONE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA ALL'INTIMATO.*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378154-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A 'PERSONA DI FAMIGLIÀ - NOZIONE - CONSEGNA DELL'ATTO A CONGIUNTO OCCASIONALMENTE PRESENTE IN CASA - OMESSA NOTIFICAZIONE - EQUIPARAZIONE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA ALL'INTIMATO.*

L'espressione 'persona di famiglià, che figura nell'art 139 cod proc civ, deve essere intesa in senso ampio, poiche verrebbe, altrimenti, ad urtare con il quadro generale del sistema che, nell'ordine delle Gerarchie, giunge fino a ritener regolare la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna dell'atto a un vicino di casa che accetti di riceverlo. E fatto salvo, naturalmente, per l'intimato che assuma di non aver ricevuto l'atto, la possibilita di provare che la presenza del congiunto in casa era del tutto occasionale e che quindi il presupposto legislativo del doppio requisito della 'notifica in casà e 'a persona di famiglià non sussisteva, dal momento che la legge richiede una stabilita - ancorche non dipendente dall'appartenenza al nucleo familiare e con carattere temporaneo - che aumenti il margine di sicurezza del recapito dell'atto all'interessato. (V 3999/74, mass n 372586).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)