Sez. L, Sentenza n. 1282 del 23/02/1984 (Rv. 433420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ORALI E SCRITTE - ISTANZA DI ASSUNZIONE EX ART. 446 COD. PROC. CIV. - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIGETTO IMPLICITO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELL'ISTANZA GENERICAMENTE DEDOTTA NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ORALI E SCRITTE - ISTANZA DI ASSUNZIONE EX ART. 446 COD. PROC. CIV. - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIGETTO IMPLICITO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELL'ISTANZA GENERICAMENTE DEDOTTA NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Poiché a norma dell'art. 446 (nuovo testo) cod. proc. civ. gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio rendere informazioni ed osservazioni nella Forma prevista dal precedente art. 425 (nuovo testo), il giudice, in linea generale, è tenuto a prendere in esame quell'istanza e ad indicare gli specifici motivi in base ai quali ritenga di disattenderla. Tuttavia, incombendo all'interessato l'Onere di indicare la materia di dette informazioni ed osservazioni, per consentire al giudice di valutarne la pertinenza ed utilità ed all'altra parte ogni opportuno controllo, nonché per mettere il patronato nella condizione idonea ad esercitare la sua facoltà, libera ed autonoma, di rendere le informazioni ed osservazioni richieste dopo il provvedimento giudiziale, il giudice di secondo grado ben può disattendere per implicito l'istanza ove formulata genericamente nel contesto dello atto d'appello. (V 6650/83, mass n 431372; (V 4043/83, mass n 428990; (V 2260/83, mass n 427100; (Conf 2979/82, mass n 420884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 446, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)