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Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13/05/1982 (Rv. 420884 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVE - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ORALI E SCRITTE - ISTANZA DI ASSUNZIONE EX ART. 446 COD. PROC. CIV. - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIGETTO IMPLICITO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELL'ISTANZA GENERICAMENTE DEDOTTA NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420884-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVE - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ORALI E SCRITTE - ISTANZA DI ASSUNZIONE EX ART. 446 COD. PROC. CIV. - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIGETTO IMPLICITO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELL'ISTANZA GENERICAMENTE DEDOTTA NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

Poiché a norma dell'art. 446 cod. proc. civ. (nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533) gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio rendere informazioni ed osservazioni orali e scritte nella Forma di cui all'art. 425 dello stesso codice, il giudice è tenuto a prendere in esame l'istanza ed ad indicare gli specifici motivi in base ai quali ritenga di disattenderla. Tuttavia, incombendo all'assistito l'Onere di specificare la materia delle informazioni ed osservazioni, che il patronato da lui officiato intende rendere, per consentire all'altra parte ogni opportuno controllo e al giudice di valutare la loro Rilevanza ai fini della decisione, nessun addebito può essere mosso al giudice di secondo grado per avere, soltanto per implicito, disattesa l'istanza formulata nel contesto dell'atto d'appello in modo del tutto generico. (Conf 3392/78, mass n 392834; sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 446, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)